venerdì 10 gennaio 2014

Novità introdotte dalla Finanziaria 2014 in ambito edile/energetico &co.

Innanzitutto Buon 2014!
Il presente post per comunicarvi che è stata pubblicata  sul S.O. n. 87/L della G.U. del 27.12.2013 n.302 la FINANZIARIA 2014 (Legge 27.12.2013 nr. 147) cosiddetta "Legge di Stabilità 2014", in vigore dal 01.01.2014.
Durante l'iter parlamentare il testo del disegno di legge ha subito una serie di modifiche abbastanza significative. Qui di seguito vi elenco quelle che rientrano nell'ambito dell'edilizia e della casa oltrechè dell'energetica.
  • PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI - art. 1 commi 49,50
In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art.49 Dlgs 231/97, è disposto l'OBBLIGO di effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi (a prescindere dal relativo ammontare) con mezzi di pagamento diversi dal contante, in grado di garantire la tracciabilità del pagamento, ad esempio: bonifici bancari, assegni, ecc.
Questo anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore/conduttore di agevolazioni e detrazioni fiscali.
Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
Inoltre, in relazione ai contratti di locazione suddetti, al fine di contrastare l'evasione fiscale, viene attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.
  • PROROGA PERIODO DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - art. 1 comma 139, lettere b) e c)
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 14 del D.L. nr. 63/2013 è stata disposta un ulteriore proroga della detrazione IRPEF/IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 (anzichè 31.12.2013) e nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015.
Per gli edifici condominiali:
Relativamente agli interventi effettuati su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015 (invece che 31.12.2014) e nella misura del 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.
  • PROROGA PERIODO DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - art. 1 comma 139, lettere c) e d)
Modificando l'art. 16 del già citato D.L. n. 63/2013 è stata disposta un ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16/bis, comma 1, TUIR.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014 (invece che 31.12.2013) e nella misura del 4.% per le spese sostenute sal 01.01.2014 al 31.12.2015.
Dal 2016, la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, pari al 36% con limite di spesa pari a 48.000 €.
In riferimento alla DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ELETTRODOMESTICI
E' stata prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF pari al 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di monili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonchè di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+.
Questa agvolazione spetta quindi per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a 10.000 €.
  • RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2, comma 2, del D.L. nr. 282/2002, è stata disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà ed usufrutto;
alla data del 01.01.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè di enti non commerciali.
E' stato fissato al 30.06.2014 il termine entro il quale si dovrà provvedere:
- a produrre ed asseverare la perizia di stima;
- a versare l'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno (o della partecipazione) risultante dalla perizia un aliquota pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate.
  • IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI
A partire dal 01.01.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari (Informativa SEAC 18.09.2013, nr. 229).
A seguito della revisione delle aliquote, il legislatore (art. 10, comma 4 Dlgs 23/2011) ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancocrchè previste da leggi speciali.
Ora, comunque, è stato disposto che rimarrà appliabile l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4/bis D.L. 194/2009 (imposte di registro e ipoteca fisse, e catastale pari al 1%).
Inoltre, conl'integrazione dell'art. 1 comma 1, Tariffa parte I, del DPR 131/86, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

In caso di altre specifiche, provvederò se opportuno a produrre futuri post di aggiornamento.
Per info e specifiche, come sempre, potete contattarmi via mail all'indirizzo valentinabianco.architetto@gmail.com